DEVI PRENDERE LA PATENTE A TORINO?
Seleziona dal menù la categoria di patente che devi conseguire.
Verifica i requisiti necessari, i documenti da portare in autoscuola e che cosa puoi guidare con la patente richiesta.
Tipologia patente
Patente AM (ciclomotore)
La Patente AM consente l’abilitazione alla guida di:
- ciclomotori (veicoli a due o a tre ruote di cilindrata fino a 50 cmq e con una velocità max di 45 Km/h);
- quadricicli leggeri (veicoli a quattro ruote di massa a vuoto inferiore a 350 Kg, cilindrata max di 50 cmq e velocità massima di 45 Km/h);
Per il conseguimento della Patente AM è necessario avere compiuto 14 anni, frequentare il nostro corso teorico di 13 ore obbligatorie, che presso la nostra Autoscuola vengono solitamente ampliate per consentire ai futuri Ciclomotoristi una completa conoscenza del Codice della Strada.
Infine superare l’esame a quiz e l’esame di guida.
PER L’ISCRIZIONE OCCORRONO:
- 4 fotografie formato tessera;
- Documento di identità;
- Codice fiscale;
- Documento di identità di un genitore (se minorenne);
- Visita medica effettuata da un medico accertatore presentando il certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante.
Patente A
Esistono 3 tipi di patente A:
-
Patente A1 (patentino per i sedicenni)
Limitata a motocicli di max 125 cc, 11 kw e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kw/kg, per chi ha compiuto i 16 anni. L’esame pratico va sostenuto con un motociclo avente cilindrata di almeno 120 cc, in grado di raggiungere la velocità di almeno 90 Km/h. -
Patente A2 (A limitata)
Limitata a motocicli di max 35 Kw e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 Kw/kg, per chi ha compiuto i 18 anni. L’esame pratico va sostenuto con un motociclo avente cilindrata di almeno 400 cc, con potenza di almeno 25 kw. Dopo 2 anni dal conseguimento della patente A2, anche se di età inferiore a 24 anni, si può conseguire la patente A. -
Patente A (A senza limiti)
Senza limiti, per chi ha compiuto i 24 anni (ovvero almeno dopo 2 anni dal conseguimento della patente A2). L’esame pratico va sostenuto con un motociclo avente cilindrata di almeno 600 cc, con potenza di almeno 40 kw.
Per il conseguimento è necessario superare l’esame di teoria a quiz e l’esame di guida. I possessori di patente di categoria B o superiore devono sostenere SOLO l’esame di guida.
ATTENZIONE: la patente A con esame di guida sostenuto su moto con cambio automatico (scooter monomarcia) sarà valida solo per la guida di moto con cambio automatico.
PER L’ISCRIZIONE OCCORRONO:
- 3 fotografie formato tessera con sfondo chiaro;
- Documento di identità (o patente se già posseduta);
- Codice fiscale;
- Documento di identità di un genitore (se minorenne);
- Visita medica effettuata da un medico accertatore presentando il certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante.
Patente B
Con la patente B si possono guidare:
- Autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente;
- Autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg;
- Autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto;
- Motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw;
- Tricicli e quadricicli
Il foglio rosa viene rilasciato dopo aver superato l’esame di teoria ed è valido 12 mesi. Ci si può iscrivere prima di aver compiuto 18 anni e seguire il corso di teoria.
Per poter sostenere l’esame di guida sono obbligatorie 6 ore di lezione di guida. Chi possiede la patente A1 o la A deve sostenere SOLO l’esame di guida.
PER L’ISCRIZIONE OCCORRONO:
- 2 fotografie formato tessera con sfondo chiaro;
- Documento di identità (o patente se già posseduta);
- Codice fiscale;
- Visita medica effettuata da un medico accertatore presentando il certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante.
COSTI:
- Iscrizione;
- Foglio rosa;
- Manuale di teoria;
- Bollettini postali;
- 2 esami di teoria;
Totale: 520,00 € IVA compresa * Iva applicata solo sulla quota imponibile come da risoluzione n.79 dell'agenzia delle Entrate del 2 Settembre 2019
Lezioni di guida (40 minuti): 30,00 € IVA compresa -
ISCRIZIONE ONLINE obbligatoria
ISCRIVITI ADESSOPatente C
Con la patente C è possibile guidare:
- Autoveicoli per trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
- Trattori stradali;
- Macchine operatrici eccezionali (es. gru o scavatori);
- Si possono trainare rimorchi leggeri (cioè fino a 750 kg. di massa totale a pieno carico senza patente E).
Accessibile a chi ha almeno 21 anni. Una volta occorreva possedere la patente B da oltre 6 mesi, ma per rispettare l’art. 5 delle Direttive CEE 91/439, tale comma è stato abrogato. Per guidare autoveicoli a pieno carico fino a 7,5 t. occorre avere almeno 18 anni (PATENTE C1). La patente viene rilasciata dopo aver superato l’esame di teoria orale e l’esame di guida.
PER L’ISCRIZIONE OCCORRONO:
- 4 fotografie formato tessera con sfondo chiaro;
- Patente;
- Codice fiscale;
- Visita medica effettuata da un medico accertatore presentando il certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante.
Patente D
Con la patente D è possibile guidare:
- Autobus ad uso proprio con posti a sedere superiori a nove compreso il conducente (per condurre autobus in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente, oltre alla patente D dal 9 settembre 2009 occorre anche la Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto passeggeri);
- Si possono trainare rimorchi leggeri con le stesse norme previste per la patente B, ma per rimorchi pesanti (come gli autobus snodabili) occorre anche la patente E.
Accessibile a chi ha almeno 24 anni. Una volta occorreva possedere la patente B da almeno 12 mesi o la patente C da 6 mesi, ma per rispettare l’art. 5 delle Direttive 91/439/CEE, tale comma è stato abrogato.
PER L’ISCRIZIONE OCCORRONO:
- 4 fotografie formato tessera con sfondo chiaro;
- Patente;
- Codice fiscale;
- Visita medica effettuata da un medico accertatore presentando il certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante.
Patente E
Con la patente E è possibile guidare:
- La BE serve per guidare autovettura più rimorchio;
- La CE serve per guidare autocarro+rimorchio (autotreno) e per guidare trattore stradale+semirimorchio (autoarticolato);
- La DE serve per guidare un autobus che traina un rimorchio oppure gli autosnodati, ossia quegli autobus doppi che hanno un soffietto a metà.
La patente E in realtà è un’estensione della patente posseduta (B, C, D) che consente di guidare veicoli trainanti un rimorchio pesante.
PER L’ISCRIZIONE OCCORRONO:
- 4 fotografie formato tessera con sfondo chiaro;
- Patente;
- Codice fiscale;
- Visita medica effettuata da un medico accertatore presentando il certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante.
Certificati CAP
Certificato di Abilitazione Professionale
- KA – a carico, per ogni spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino a 1,3t in servizio di noleggio con conducente;
- KB – a carico, per ogni spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3t; autovetture in servizio di piazza (taxi) ed in servizio di noleggio con conducente (NCC);
- Il KC ed il KD sono stati sostituiti dalla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
Patente nautica
I corsi consentono il conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia. Le lezioni teoriche sono tenute direttamente dal titolare presso la sede della scuola ove è disponibile una vasta dotazione di materiale didattico e attrezzature nautiche.
La scuola dispone di una propria imbarcazione nel porto di Milazzo per le esercitazioni pratiche.
La metodologia didattica si adatta alle esigenze dei partecipanti guidandoli nell’apprendimento delle nozioni indispensabili a condurre con sicurezza le unità da diporto ed a conseguire la patente.
È possibile organizzare corsi individuali e per piccoli gruppi concordando orari, periodi e modalità.
La scuola provvede all’espletamento di tutte le pratiche necessarie e fornisce il materiale didattico.
Carta di qualificazione del conducente (CQC)
A decorrere dal 10.9.2008 per il trasporto di persone e dal 10.9.2009 per il trasporto cose, i conducenti professionali devono possedere una specifica qualificazione denominata “carta di qualificazione del conducente” (acronimo CQC), rinnovabile nella validità attraverso una formazione periodica.
Tale qualificazione è necessaria a chi svolge professionalmente l'attività di conducente (ad es.: trasporto cose con veicoli ad uso terzi, trasporto di persone con autobus NCC o in servizio pubblico di linea, ecc.) su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE.
La qualificazione professionale di tipo CQC si ottiene con la frequenza di un corso di qualificazione iniziale ed il superamento del relativo esame presso un Ufficio della Motorizzazione.
La formazione professionale di tipo CQC si rinnova ogni 5 anni a seguito di una formazione periodica con frequenza di apposito corso.
Conducenti esenti e conducenti obbligati
Sono esentati - e quindi non sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione - i conducenti di veicoli:
- La cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
- Ad uso delle Forze armate, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- Sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- Utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- Utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o della CQC;
- Utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di cose;
- Che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.
NOTA BENE:
Le ultime due esenzioni, riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, non si applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulta assunto alla dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista; in tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo venga effettuata a carattere professionale.
Non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, sia che si tratti di attività esercitata in conto proprio che di attività per conto terzi.
La Carta di qualificazione professionale di tipo CQC va rinnovata ogni cinque anni, dopo aver frequentato un corso di formazione periodica, solo teorico, di 35 ore.
Si ricorda però che le CQC ottenute per documentazione hanno comunque scadenza fissata al 9.9.2015 se relative al trasporto persone,e al 9.9.2016 se relative al trasporto cose.
La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.
La qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone può essere rinnovata senza limitazioni d'età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.
Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza e la CQC viene rinnovata nella validità.
Il Corso di formazione periodica e di qualificazione in Italia può essere seguito da:
- Titolare di patente di guida italiana, avente residenza anagrafica o normale sul territorio nazionale;
- Titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente alla UE o allo SEE, a condizione che il predetto titolare abbia acquisito sul territorio nazionale residenza anagrafica o normale o che qui svolga attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;
- Titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla UE o allo SEE, ma equivalente ad una o più delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE , a condizione che il predetto titolare svolga l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio nazionale.
All'esito del rinnovo di validità di una qualificazione professionale di tipo CQC:
- Al titolare di patente di guida italiana viene rilasciato un duplicato della patente stessa su cui è apposto il codice UE armonizzato "95", seguito dalla data di scadenza di validità della formazione periodica (Patente CQC);
- al titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (appartenente all'UE o al SEE ), viene rilasciata una CQC formato card sulla quale, in corrispondenza della categoria di patente di guida posseduta, è apposto il codice UE armonizzato "95", seguito dalla data di scadenza di validità della formazione periodica.