La conversione di una patente estera implica la sostituzione del documento di guida estero con una patente italiana.
Conversione patente comunitaria
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista in Italia dalla vigente normativa comunitaria ( 10 anni per le patente di categoria AM, A1, A2, A ,B1, B,BE, 5 anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E ) può circolare munito del proprio documento fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità si deve rivolgere all'Ufficio della Motorizzazione Civile e richiedere la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita allo Stato emittente.
Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. L’intestatario dell’abilitazione potrà ottenere una patente italiana con scadenza allineata a quella estera convertita o, presentando un certificato medico, avere una patente italiana con un nuovo periodo di validità
E’ obbligato invece alla conversione della propria patente estera chi è in possesso di un titolo di guida senza limiti di validità temporale, il termine previsto è di due anni dall’acquisizione della residenza anche “normale” nel nostro Paese. Tale obbligo sussiste anche per chi , residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
Per determinare la scadenza di una patente con periodo di validità superiore a quella italiana si fa riferimento alla data di acquisizione della residenza in Italia.
Ad esempio un patentato di un Paese comunitario con validità della patente B di 15 anni acquisisce la residenza in Italia il 1 gennaio 2018 e la sua patente scade nel 2029 . Trascorsi dieci anni dall'ottenimento della residenza in Italia , quindi entro il 1 gennaio 2028, dovrà contestualmente rinnovare e convertire la patente estera.
Richiesta conversione patente comunitaria
Dove
Ufficio Motorizzazione Civile
Documentazione
se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie:
- certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato;
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;
- patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro:
- documento di riconoscimento in originale e in fotocopia;
- codice fiscale in originale e in fotocopia
Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari
Tariffe motorizzazione per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata.
Conversione patente non comunitaria
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
- Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
- Algeria
- Argentina
- Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
- El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
- Filippine
- Giappone
- Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
- Libano
- Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
- Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
- Moldova
- Principato di Monaco
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
- Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
- Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
La conversione senza esami è possibile solo se
- la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia;
- il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione).
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
Richiesta conversione patente non comunitaria
Documentazione
- patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro;
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;
- certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.
Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.